Codice Etico Deontologico - Registro Italiano Operatori Olistici

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CODICE ETICO E DEONTOLOGICO
dell' Operatore Bio-Naturale


1. Il Professionista non deve possedere o archiviare documenti sanitari dell’utente, può solo trattenere il consenso informato qualora l’abbia fatto compilare. Documento molto importante per una eventuale difesa riguardanti azioni negligenti attribuite.

2. Il Professionista che avesse altri collaboratori, impiegati al seguito del suo studio, è direttamente responsabile dell’inosservanza del regolamento anche se da parte del suo personale.

3. Nessuna divulgazione di materiale di alcuna natura potrà essere effettuata a terzi anche se componenti della famiglia dell’utente senza il consenso esplicito e per iscritto dello stesso tranne il caso in cui ciò dovesse essere fatto per esigenze dell’esecuzione dei procedimenti di legge, sia per Statuto sia per il Tribunale competente per giurisdizione o altre necessità.

4. Il Professionista deve preoccuparsi di essere in regola, in Italia, con la legge cui fa riferimento all’obbligo del segreto professionale (art. 622 c.p.) per la protezione dei dati.

5. È un diritto dell’utente chiedere chiarimenti in merito a qualsiasi questione sia di natura tecnica sia amministrativa, come l’eventuale possibilità di rivolgersi ad uno sportello che il Professionista mette a disposizione del pubblico per eventuali chiarimenti e confronti.

6. Durante la consulenza in assenza di parere esplicito dell’utente nessun terzo, anche se appartenente alla famiglia del cliente stesso, potrà assistere.

7. La pubblicità dovrà avere un tono confacente e non menzionare guarigioni o testimonianze degli utenti. Dovrà attirare l’attenzione solamente per la propria professionalità e competenza.

8. Il professionista dovrà comportarsi sempre in modo cordiale e con la dovuta sensibilità con l’utenza che a lui si rivolge. Cercare di creare un’ottima relazione professionale ed essere disposto a collaborare con tutte le branche del settore sanitario e non, rispettando i vari ruoli all’interno di eventuali equipe.

9. Il rapporto professionale con l’utente dovrà essere nel rispetto reciproco e non abusare mai della fiducia istaurata.

10. Il comportamento morale deve essere sempre corretto, competente e solidale, ottimista per incentivare il miglioramento nelle prospettive anche emotive e di fiducia dell’utente per orientarsi all’ottenimento dello stato di benessere possibile.

11. Il Professionista può descrivere i possibili benefici, ma mantenere la distanza da atteggiamenti inerenti guarigioni o recuperi totali e/o miracolosi.

12. Il Professionista non potrà utilizzare titoli o descrizioni che facciano intendere all’utente di essere un medico convenzionale. Deve essere molto chiaro nel dichiarare di non possedere qualifiche mediche, ma di essere un professionista nel settore specifico; sempre se non sia un medico convenzionale.

13. Nessuno può sostituirsi, a meno che ne abbia titolo, al medico di medicina convenzionale.

14. Nei casi in cui il problema superi le competenze, o non siano insite nelle mansioni che gli sono proprie, il Professionista deve inviare l’utente dal medico di famiglia.

15. Il Professionista deve cercare la collaborazione medica per i casi che riguardano la tossicodipendenza, dipendenze dall’alcool o altro, con persone psicologicamente instabili, gravemente depressi o con tendenze autolesioniste o allucinati. Nel caso l’utente in questione avesse già una diagnosi in proposito, il professionista lavorerà per gli ambiti di cui è competente.

16. Il Professionista non deve consigliare terapie mediche convenzionali, non deve fare, dire, scrivere cose assimilabili ad una diagnosi che sia di pertinenza del medico a meno che non sia medico egli stesso.

17. I Professionisti in grado di capire disfunzioni di aspetto fisico, emotivo, mentale e spirituale, non cambieranno nulla del loro obbiettivo lavorativo che dovrà essere sempre la ricerca e la proposta di un percorso finalizzato al riequilibrio del benessere. Al Professionista rimane sempre la possibilità di consigliare all’utente di farsi visitare dallo specialista di competenza.

18. Il Professionista potrà decidere liberamente per l’assistenza relativa alle sue competenze in merito a utenti portatori di malattie epidemiche.

19. Il Professionista non può prescrivere farmaci al netto delle proprie qualifiche professionali.

20. Il Professionista ha il dovere di mantenere aggiornata la propria formazione professionale in maniera permanente onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico-scientifico con almeno 30 (trenta) ore all’anno.

21. Si consiglia al Professionista di aggiornare almeno ogni due anni la propria conoscenza in materia di Pronto Soccorso con corso idoneo BLS (Basic Life Support).

L’inosservanza, anche parziale, del contenuto del presente Codice Etico e Deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, saranno punibili con le sanzioni previste dalla legge vigente e dal Registro Italiano Operatori Olistici.

Ultima modifica 14 Marzo 2025
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